Interventi sulle macchine e/o vendita: obbligo di certificazione?
Pubblicato da
Baudrino Pierluigi in
Direttiva macchine 01/06/2011 12.00.00
Le nuove macchine richiedono la certificazione secondo la direttiva macchine, recepita in Italia prima dal DPR 459/96 (oggi abrogato ma valido ancora per art. 11 commi 1 e 3) e poi nel D.lgs 17 del 27/gen/2010.
Se sulle macchine esistenti (con marcatura CE) si attua un miglioramento della sicurezza, non è richiesta la ri-certificazione (vedi D.lgs 81/2008, Art. 71, comma 5: Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore."
Se sulle macchine esistenti si attua una modifica oltre la straordinaria manutenzione (o meglio modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore) è richiesta la certificazione secondo direttiva macchine (vedi ormai abrogato DPR 459/96 Art1, comma 3 "… Omissis… Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione" oppure D.lgs 81/2008, Art. 71, comma 5 sopra richiamato)
Le macchine esistenti costruite prima della direttiva macchine (giugno 1996) devono essere conformi al D.lgs 81/2008, allegato V (vedi D.lgs 81/2008, Art. 70, comma 2 "Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V").
La vendita / noleggio di macchine richiede sempre una dichiarazione di conformità: se macchina nuova si dichiara la conformità alla direttiva macchine, se ante-direttiva si dichiara la conformità alle legislazioni previgenti (vedi DPR 459/96 art. 11 ).