Rumorosità
Pubblicato da
Pierluigi Baudrino in
Direttiva macchine 04/03/2010 19.05.36
Legislazione di riferimento
Direttiva macchine 2006/42/CE
- Dettagli nell'allegato I, requisito 1.5.8 "Rumore" e requisito 1.7.4.2 comma "u"
Direttiva 2003/10/CE "Limiti di esposizione dei lavoratori al rumore"
Commento
La direttiva Macchine impone di indicare il valore del rumore (pressione, potenza, ecc.) se superiore a 70 dB(A) e indicare cmq il non raggiungimento nel caso sia possibile. Inoltre deve essere indicato il valore nel caso di superamento. Nessun limite "apparente" (n.d.r.) sul valore massimo ammissibile.
La direttiva 2003/10/CE fissa il valore massimo di esposizione giornaliera a 87 dB(A), che sono pari alla metà della potenza sonora a 90 dB(A) tollerata dall'abrogato D.lgs 277/91.
In definitiva, una macchina che emette valori superiori a 87 dB(A) e il suo impiego è previsto per l'intero turno (ovvero esposizione giornaliera) non soddisfa la direttiva macchine (che nell'ultimo capoverso del comma "u" indica che non si deve considerare il comma se un'altra direttiva stabilisce altri valori) e mina la possibile immissione sul mercato perchè sarebbero necessari severi impianti a carico dell'utilizzatore.